La Riforma Cartabia, nuove disposizioni in materia di processo del lavoro

Il Governo ha emanato il D.lgs. 10 ottobre 2022 n.149, attuativo della Riforma Cartabia, per raggiungere l’obiettivo stabilito in sede europea di semplificare, razionalizzare e ridurre la durata media del processo civile attraverso il rafforzamento della digitalizzazione e la maggiore efficienza e sinteticità delle procedure.
Tale decreto, come stabilito nella Legge di Bilancio (l. 29 dicembre 2022, n. 197) sarà operativo dal 28 febbraio 2023.
Tra le principali novità relative alla disciplina delle controversie di lavoro vi sono:
- introduzione della negoziazione assistita facoltativa;
- rito unico in caso di licenziamento;
- domanda di nullità del licenziamento discriminatorio.
La negoziazione assistita per le controversie di lavoro
La Riforma Cartabia prevede l'ampliamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie di lavoro introducendo la negoziazione assistita.
Questa permette ai lavoratori di far valere i propri diritti anche al di fuori delle sedi protette, ma solo con l'assistenza di un avvocato ed eventualmente di un consulente del lavoro.
L'intervento riformatore autorizza l'avvocato a gestire tutto il procedimento stragiudiziale.
Rito unico in caso di licenziamento
Con il nuovo rito unico, in caso di licenziamento il Legislatore ha voluto superare la frammentarietà di riti formatasi dopo la Legge Fornero.
Il decreto della Riforma Cartabia riassume gli interessi di una unitarietà del rito e della rapidità nella trattazione delle domande di reintegra attraverso l'introduzione nell’unico rito, di un criterio di priorità di trattazione per i procedimenti che mirano alla reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro.
A stabilire il carattere prioritario delle controversie che hanno come oggetto l’impugnazione dei licenziamenti con domanda di reintegra è il nuovo articolo 441 bis c.p.c.
La trattazione prioritaria, per volontà del Legislatore, è prevista anche quando alla domanda di impugnazione e reintegrazione sono incluse questioni inerenti alla qualificazione del rapporto di lavoro.
Domanda di nullità del licenziamento discriminatorio
L’articolo 441- quater c.p.c. della Riforma Cartabia legittima il lavoratore a richiedere la nullità del licenziamento discriminatorio, ossia relativo a condizioni del lavoratore quali religione, età, sesso, razza, con i riti speciali ex art. 38 d.lgs. n. 198/2006 ed ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011.
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